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📰 La Verità • 7 MAGGIO 2026

"ORA LO DICE L’EX CAPO DELL’AIFA «IL VACCINO NON FERMA IL VIRUS. LO FRENA. QUANTO? UN PO’...»"

Magrini in commissione ammette candidamente che l’Agenzia del farmaco sapeva dell’inefficacia delle punture. Ma tacque quando si trattò di imporle via green pass

Ricordate il mantra «il vaccino ferma il contagio»? Durante la pandemia ce lo facevano ripetere da mattina e sera, e anche all'ora media, come nei conventi dei frati. «Il vaccino ferma il contagio», «il vaccino è un atto di altruismo», «<se non ti vaccini uccidi i vecchietti», perciò «bisogna vaccinarsi tutti», obbligo, super obbligo e green pass. Fu la narrazione diffusa, ovviamente in nome della scienzaaah. E chi provava a far notare la falsità di quella narrazione veniva demonizzato a reti unificate, nonché condannato alla dannazione eterna nel girone dei no vax. Bene: invece quella narrazione era davvero falsa. Falsissima. Falsissimissima.

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DeepWeb
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⁣🚨 CISA lancia l’allarme: vulnerabilità Microsoft e Adobe sfruttate attivamente negli attacchi

La CISA ha aggiornato il catalogo delle Known Exploited Vulnerabilities (KEV) aggiungendo nuove falle di sicurezza che colpiscono prodotti Microsoft e Adobe, già sfruttate in attacchi reali. Tra le vulnerabilità segnalate figurano bug che permettono escalation di privilegi, bypass delle protezioni di sicurezza ed esecuzione di codice remoto.

Secondo gli esperti, alcune delle falle riguardano componenti legacy ancora presenti in molte infrastrutture enterprise, mentre altre interessano sistemi più recenti come Windows Defender e Microsoft Exchange. La presenza nel catalogo KEV indica che gli exploit sono già utilizzati da gruppi cybercriminali e operatori ransomware, aumentando il rischio per aziende e PA.

CISA raccomanda l’applicazione immediata delle patch e una revisione delle policy di vulnerability management, soprattutto per ambienti esposti su Internet o con sistemi non aggiornati.

🔗 Fonte: CISA

#cybersecurity #CISA #Microsoft #Adobe #KEV #vulnerability #infosec #patchmanagement #ransomware

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Avv. Mauro Sandri
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LA PRESCRIZIONE PER I DECESSI ASSERITAMENTE COVID-19: NON LA FINE MA L'INIZIO DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERITA' Compaiono nella c.d. stampa alternativa articoli di giornalisti che si stracciano le vesti per l'archiviazione per prescrizione dell'istruttoria sull'eccesso di vittime verificatosi in Lombardia nel marzo 2020. Le famiglie sono furibonde e rassegnate. E' solo la fine di una grottesca finzione: i morti in eccesso non sono stati determinati dalla COVID-19 perchè il virus SARS-CoV-2 non circolava nè a Codogno, nè ad Alzano Lombardo,nè a Membro in quell'anno. Questa archiviazione è una opportunità per far emergere la verità effettiva: la creazione del primo caso di contagiato a Codogno attuata falsificando le modalità tecnico-scientifiche della diagnostica e la creazione successiva con le stesse modalità dei vari inesistenti "focolai". Le famiglie delle vittime non devono smettere di combattere devono comprendere chi è il vero nemico, quello che ha commesso reati che non sono prescritti. Il diritto al risarcimento degli enormi danni patiti per la morte di un loro congiunto comincia ora che è stata messa la pietra tombale sopra il raggiro della falsa attribuzione delle morti ad una malattia che non è quella che ha determinato i decessi.In centinia di atti giudiziari questo nemico è chiaramente indicato ed individutato. Nella Commissione Paralmentare ho anticipato i tratti che lo connotano,presto l'identikit sarà completo anche perchè,forse,qualche Procura della Repubblica sembra uscire dal torpore complice nel quale era caduta e finalmente esercita una seria azione penale.

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Jujutsu Kaisen ITA 🇮🇹
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In occasione dell’Anime Expo 2026, previsto per i primi giorni di luglio a Los Angeles, Jujutsu Kaisen terrà un panel speciale per celebrare i 5 anni dal debutto dell’anime dal titolo Jujutsu Kaisen: celebrating 5 Years of Curses. Panel durante il quale verranno ripercorsi i successi dell’opera, il percorso dei personaggi principali con l’intervento dei loro doppiatori originali, le battaglie che hanno plasmato e forgiato la preparazione di Yuji e compagni come anche le perdite che hanno caratterizzato la loro crescita in un mondo oscuro come quello delineato da Akutami.

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C
CORVELVA
@corvelva1993
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🚨 TRAGUARDO RAGGIUNTO: ABBIAMO SUPERATO I 900 ARTICOLI SCIENTIFICI! 🚨 Oggi siamo orgogliosi di annunciarvi che la nostra Biblioteca Scientifica ha appena oltrepassato la quota di 900 studi clinici peer-reviewed. 900 pubblicazioni ufficiali che sollevano quesiti fondamentali sulla sicurezza e sull’efficacia della pratica vaccinale.

Eppure, vogliamo farvi una provocazione: vi diciamo che, per opporsi all'obbligo, tutto questo enorme lavoro non serve a nulla. Sì, hai letto bene. Te lo diciamo noi che abbiamo speso anni, energie e risorse per creare una delle più corpose raccolte scientifiche indipendenti sul tema. Questa immensa mole di informazioni serve a te per valutare in modo lucido e consapevole il rapporto rischi/benefici. Ma non è la motivazione principale per essere contro ogni forma di obbligo vaccinale.

Perché siamo contro l'obbligo? La risposta non sta (solo) nei laboratori, ma nella vita di tutti i giorni:

🛑 Il diritto all'educazione negato: che uno Stato usi il pugno di ferro, sbattendo fuori i bambini che frequentano gli asili nido o le scuole materne, è già di per sé un motivo più che valido per opporsi!

🚓 La militarizzazione della salute: che uno Stato mandi periodicamente i Carabinieri dei NAS a rastrellare le scuole per scovare "pericolosi" bambini a cui manca una dose, è già di per sé un motivo più che valido per opporsi!

🤫 L'omertà medica: che nessun medico abbia il coraggio di scrivere nero su bianco che quello che ha avuto tuo figlio è una reazione avversa, limitandosi a sussurrartelo nell'orecchio, è già di per sé un motivo più che valido per opporsi!

Essere contro l'obbligatorietà vaccinale non c’entra nulla con la tua scelta personale di vaccinarti o meno. Quella deve restare, sempre e comunque, una scelta libera e informata.

Solo una volta fissato e difeso questo diritto inviolabile alla libertà, allora si può - e si deve - parlare di scienza: di adiuvanti, di aumento delle reazioni avverse e di correlazioni. E noi abbiamo 900 documenti pronti per farlo.

Consulta ora la nostra raccolta: https://www.corvelva.it/biblioteca-scientifica.html

I
IppocrateOrg
@ippocrateorg
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È POSSIBILE DEVOLVERE IL 5X1000

La Fondazione Ippocrate ETS nasce dall'anima di IppocrateOrg con la finalità di creare un nuovo Ecosistema della Moltitudine, che agisca in maniera armonica per costruire una società in cui siano garantiti i diritti alla salute, ad una formazione e istruzione individuale e consapevole, a un'informazione libera e indipendente, a un cibo sano e di qualità e a una ricerca scientifica svincolata dal profitto, per cure a misura d'uomo e per l'uomo. Con la Fondazione, desideriamo far crescere i progetti della medicina di scopo, dei Centri di Assistenza, della Scuola di Ippocrate, del progetto Origini, della Federazione delle Realtà Parentali, della casa editrice La Casa di Ippocrate e dei futuri Centri territoriali. Ciò dipenderà da ognuno di noi!

Con il tuo contributo puoi fare la differenza! fondazioneippocrate.org/donazione/

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Quelli di FantaSanremo
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Il Team Punteggi è già al lavoro per revisionare eventuali episodi VAR della finale (e anche qualcosina delle semifinali).

Approfittatene, è il vostro momento per scatenare le segnalazioni. Verranno tutte esaminate con cura prima di caricare i punteggi definitivi questa sera. Ora o mai più!

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PODCAST ONE MORE TIME
@podcastonemoretime
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Ci sono cose che accadono all'improvviso e cambiano il nostro percorso di vita. Ci sono cose che arrivano inaspettate belle o brutte che siano. Ci sono persone che amiamo o che non tolleriamo, persone oneste e sincere e persone squallide e cattive. Tutto è un mistero. Le strade della vita si dividono, a volte si intrecciano per poi ricongiungerci da chi è destinato a noi. Non porti domande, non ha senso: è il gioco della vita. La partita è sempre aperta, cadi, ti rialzi e combatti da vero guerriero. Non dimenticare di assaporare le bellezze della natura di cui ne fai parte. Le cose semplici appagano l'anima. Guarda oltre, oltre le cose materiali, oltre i rancori, oltre l'odio, oltre i pregiudizi e vedrai cose mai viste.

Simonetta Luciani

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Luca Mazzucchelli - Psicologia
@lucamazzucchellipsicologia
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Questa settimana approfondisco il tema della connessione emotiva con gli altri, attraverso il racconto e il commento a uno degli esperimenti psicologici più conosciuti di sempre. Partendo da una dinamica vicina al mondo della genitorialità, arriveremo a vedere le implicazioni per tutti noi.

Buona visione :-)

https://youtu.be/T9dXBn2_9r8?is=RTulK0qPSlDmAagm

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CORVELVA
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Il "mito" dell'omissione Un'altra confusione molto diffusa riguarda il termine "omissione" che compare nell'art. 3-bis tra le situazioni che la documentazione può attestare (esonero / omissione / differimento). Molti genitori, in buona fede, hanno interpretato questa parola come una possibilità di dichiarare unilateralmente che "stanno omettendo le vaccinazioni" e che quindi, la 119/2017 si disapplicherebbe automaticamente. Non è così. L'"omissione" nel linguaggio dell'art. 3-bis è un termine tecnico, non una dichiarazione di volontà. Indica una situazione documentata in cui una vaccinazione non è stata eseguita per ragioni cliniche o amministrative oggettive, e va attestata dal soggetto sanitariamente competente, di norma la stessa ASL nei propri atti.

Quando arriva la lettera di diniego: la realtà del ricorso al TAR Cosa succede se la scuola, nella fascia 0-6, notifica al genitore una lettera di diniego all'iscrizione (o di decadenza dalla frequenza) sulla base di una documentazione ritenuta "non a posto"? Sul piano formale, la risposta è chiara: si può ricorrere al TAR con istanza di sospensione d'urgenza. Ma serve realismo sui tempi e sull'orientamento del giudice amministrativo. La realtà operativa è questa: una volta che la scuola notifica la lettera di diniego, il bambino resta a casa. Non frequenta. La sospensiva del TAR, quando arriva, può richiedere settimane o mesi. Una decisione di merito può richiedere anni. Va detto francamente: i TAR italiani, sul tema delle vaccinazioni pediatriche, hanno mostrato una tendenza largamente allineata alla posizione istituzionale - quando non apertamente sfavorevole alle istanze delle famiglie ricorrenti. La via giudiziaria esiste, ma non è una scorciatoia: è un percorso lungo, costoso e dall'esito incerto, durante il quale tuo figlio è già fuori dall'asilo. Per questo, accanto al ricorso, va presa sul serio un'altra strada - meno conosciuta e meno spettacolare, ma in molti casi più efficace sul piano operativo.

La via del dirigente scolastico (e perché conta) Si chiama, semplicemente, applicare correttamente la legge prima del diniego. E passa per la figura del dirigente scolastico - il soggetto che, all'interno della cornice dell'art. 3-bis, ha un margine reale di discrezionalità nell'applicazione della norma. Un dirigente informato, che conosca davvero la 119/2017 e i suoi vincoli, è un dirigente che:

✔️ accetta la copia di formale richiesta di vaccinazione come l'opzione che la legge esplicitamente prevede ✔️ valuta caso per caso le situazioni di documentazione di omissione/differimento certificata ✔️ evita di applicare meccanicamente circolari regionali che pretendono di derogare a norme di legge In altre parole: il dirigente è un alleato potenziale non per ragioni ideologiche, ma per rispetto della gerarchia delle fonti.

Una legge dello Stato non può essere ristretta da una circolare regionale, e un dirigente che lo sa è un dirigente che applica la legge per intero.

Proprio per questo, da Corvelva abbiamo preparato una guida specificamente rivolta ai dirigenti scolastici sulla corretta applicazione della 119/2017. È uno strumento che puoi condividere, presentare in segreteria, portare nei colloqui con la dirigenza. Aprire un confronto basato sul testo della legge - invece che subire le interpretazioni informali - è spesso il modo più rapido per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, prima che la procedura sfoci in un atto di diniego difficile da rovesciare. Siamo onesti al massimo con voi: sono rari i dirigenti non allineati o pronti a disapplicare una circolare, anche quando la stessa non avrebbe alcun valore giuridico

C
CORVELVA
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Per cosa combattiamo, ogni giorno C'è una cosa che va detta con onestà, perché è il cuore della questione. A nove anni dall'entrata in vigore della 119/2017, una fetta consistente di famiglie italiane si è trovata, di fatto, esclusa dalla possibilità di mandare i propri figli al nido o alla materna. Non per una norma esplicita che lo vieti - perché la legge, sul piano formale, non vieta nulla in questi termini - ma per la combinazione concreta di:

✔️ requisito di accesso fascia nido e materna (decadenza dall'iscrizione) ✔️ disapplicazione amministrativa dell'opzione "copia di formale richiesta di vaccinazione" ✔️ circolari regionali restrittive ✔️ orientamento dei TAR poco favorevole alle istanze familiari

Il risultato è una situazione in cui molti genitori non hanno opzioni operative percorribili per accedere ai servizi educativi per l'infanzia senza adeguarsi pienamente al calendario vaccinale. Sono nuclei familiari concreti, spesso giovani, in cui, quando va bene, uno dei due genitori si organizza per restare a casa. Quando va male, salta l'equilibrio economico. Quando va peggio, salta tutto: lavoro, salute, relazioni. È questa l'altra faccia della Legge 119/2017, un'infamia totale.

Questa è la realtà materiale che la 119/2017, nella sua applicazione difforme dalla legge stessa, sta producendo nel 2026. Corvelva nasce e continua a operare ogni giorno anche per questo. Per ricordare che la corretta applicazione della legge è il minimo civile che un cittadino può chiedere allo Stato. E che, in attesa di un dibattito politico più ampio sull'obbligo vaccinale, almeno ciò che è già scritto nella legge venga applicato fino in fondo.

In sintesi L'art. 3-bis stabilisce il regime in vigore: niente autocertificazione, tre opzioni di documentazione di cui una sistematicamente disapplicata. L'omissione è un termine tecnico, non una dichiarazione personale. Il ricorso al TAR è un'opzione ma non una scorciatoia: tempi lunghi, esito incerto, bambino fuori dall'asilo nel frattempo. La via più immediata, per chi è nella fascia 0-6, passa spesso dal confronto informato con il dirigente scolastico - al quale, da Corvelva, mettiamo a disposizione una guida dedicata. Continuiamo a combattere ogni giorno perché la Legge 119/2017 venga abolita e nel mentre perlomeno applicata per intero.

Nelle prossime puntate: l'art. 4 (il "mito" delle classi separate), l'art. 5 (le disposizioni transitorie del primo anno, oggi lettura storica), e infine la chiusura con il cuore costituzionale, le sanzioni nel dettaglio e il vademecum finale. Seguici, condividi, conserva i post. Continuiamo a leggere la legge insieme.

https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html

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CORVELVA
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Cosa dice davvero la Legge 119/2017 - Parte 3: la scuola, e una norma applicata a metà

Da dove ripartiamo Nelle prime due puntate abbiamo fissato il perimetro reale dell'obbligo (dieci vaccini, niente di più) e il fronte sanitario individuale: le tre vie di esenzione, la procedura ASL, la sanzione amministrativa con la sua "seconda chiamata" e la possibilità di opposizione.

Ora entriamo nel vero terreno operativo della 119/2017: il rapporto tra famiglia, scuola e ASL. Ma lo facciamo con un taglio molto preciso. Perché qui - prima ancora di parlare di tempi, scadenze e adempimenti - c'è un fatto che riguarda direttamente i diritti dei genitori: la legge italiana sull'obbligo vaccinale non viene applicata fino in fondo. Non è una sottigliezza giuridica. È un fatto operativo che, ogni anno, riguarda migliaia di famiglie.

Una premessa breve, perché tanto si sa L'art. 3 della 119/2017 disciplinava il regime transitorio degli adempimenti all'iscrizione (anno scolastico 2017/2018, prorogato al 2018/2019 dalla L. 108/2018). Dal 2019/2020 è in vigore il regime dell'art. 3-bis: il flusso dati passa direttamente tra ASL e scuole, scandito a date fisse. La famiglia viene coinvolta solo se segnalata come non in regola. Su questo non torniamo: la gente ormai lo sa. Andiamo dove sta il punto che invece pochi conoscono.

Cosa accetta davvero l'art. 3-bis (e cosa NON accetta) Qui va detta subito una cosa che molti continuano a ignorare: l'art. 3-bis non prevede l'autocertificazione. L'autocertificazione DPR 445/2000 - quella in cui il genitore dichiarava sotto la propria responsabilità di essere "in possesso della documentazione" - era uno strumento dell'art. 3, il regime transitorio del 2017-2019. Con il passaggio a regime, non è più tra le opzioni accettabili sotto l'art. 3-bis. Chi continua a presentare autocertificazioni "alla vecchia maniera" si trova fuori dalla procedura, e nei casi 0-6 può perdere l'accesso al nido o alla materna.

Le opzioni che la legge accetta sotto il regime dell'art. 3-bis sono, in sintesi:

✔️ Documentazione vaccinale comprovante l'effettuazione dei vaccini obbligatori ✔️ Documentazione di esonero, omissione o differimento rilasciata dai soggetti competenti ✔️ Copia di formale richiesta di vaccinazione all'ASL che eseguirà le vaccinazioni secondo la schedula relativa all'età

Tre opzioni "vere", una delle quali - l'opzione 3 - è quella sistematicamente disapplicata.

La copia di formale richiesta di vaccinazione: la norma di legge che nessuno applica L'opzione 3 dice, esattamente, questo: se hai presentato all'ASL una richiesta formale protocollata di essere convocato per eseguire le vaccinazioni obbligatorie, quella richiesta vale come documentazione valida. Non i vaccini eseguiti: la richiesta. È una previsione che il legislatore ha inserito riconoscendo una realtà concreta: ritardi del SSN nelle convocazioni, errori dell'anagrafe vaccinale, scaglionamenti del calendario, situazioni cliniche in valutazione. Per tutti questi casi la legge stabilisce che la prova della volontà di adempiere, attestata dalla formale richiesta protocollata, vale come documento. Cosa succede nella pratica? Quasi nessuno la accetta. Le ASL la respingono sostenendo che "non è prova di immunizzazione". Diverse Regioni e ASL hanno emanato circolari amministrative che la escludono esplicitamente dall'elenco dei documenti accettabili (sì, per noi son tutte illecite, ma di fatto sbattono i bambini fuori). Sono atti che - di fatto - modificano la legge senza averne il potere. Una legge dello Stato prevede tre opzioni; circolari amministrative ne riconoscono solo due. È un cortocircuito istituzionale grave, perché su un terreno costituzionalmente sensibile come l'obbligo vaccinale lo stesso principio di proporzionalità richiamato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 5/2018) richiederebbe che le opzioni esistenti non venissero ristrette per via amministrativa.

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Cosa dice davvero la Legge 119/2017 - Parte 2: esenzioni e conseguenze Da dove ripartiamo Nel primo post abbiamo fissato il perimetro reale dell'obbligo: dieci vaccini obbligatori (esavalente + MPRV), quattro raccomandati, e una serie di altre vaccinazioni che il Piano Nazionale propone ma che la legge non rende obbligatorie. Sapere dove finisce l'obbligo è il primo passo. Ora entriamo nel cuore di quello che la maggior parte dei genitori si trova a dover gestire concretamente: come la legge concede l'esenzione (sì, esiste e non è marginale) e cosa succede se decidi di non vaccinare. Anche qui, come per la parte precedente, scoprirai che la distanza tra la narrazione mediatica e il testo normativo è significativa. Pochi titoli di giornale lo raccontano con precisione: l'obbligo della 119/2017 non è un muro, è un percorso amministrativo con uscite laterali e conseguenze proporzionate. Vediamole.

Art. 1 comma 2 - Le esenzioni: un diritto che esiste La narrazione pubblica sulla 119/2017 è spesso bicromatica: vaccini sì o vaccini no, obbligo o sanzione. La realtà giuridica è molto più articolata. La stessa legge che introduce l'obbligo riconosce tre situazioni di esenzione legittima. Sono scritte nero su bianco nell'articolo 1, comma 2, e troppo spesso vengono presentate come "casi rari" o "eccezioni residuali". Non lo sono anche se le cose nella realtà si complicano. 1. Immunizzazione per malattia naturale o sierologia. Se tuo figlio ha contratto naturalmente una malattia coperta dall'obbligo (per esempio il morbillo), la legge riconosce che l'organismo ha sviluppato l'immunità. Servono due strumenti per documentarla: Notifica del medico curante ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 15.12.1990 (notifica obbligatoria di malattia infettiva). Se il pediatra ha registrato l'evento a tempo debito, c'è già un atto formale che attesta la malattia. Analisi sierologica: un esame del sangue che misura gli anticorpi specifici. È accessibile anche dopo, e dimostra l'immunità presente al momento del prelievo. Per chi è già immune a un antigene, la legge specifica che il SSN dovrebbe fornire vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per cui esiste immunità. AIFA dovrebbe pubblicare la disponibilità di questi prodotti. Nei fatti, la disponibilità in Italia di vaccini monocomponenti è praticamente nulla. Il diritto esiste sulla carta, ma il prodotto no. È uno dei punti più contestati del sistema: una norma che riconosce un diritto e non lo rende esercitabile. 2. Esenzione clinica. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale può attestare un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. L'esenzione, in questo caso, è permanente per quel vaccino specifico (o per quei vaccini specifici). Non esiste un elenco "chiuso" delle condizioni che la giustificano: la decisione spetta al medico curante, che valuta caso per caso - storia clinica, eventi avversi pregressi, patologie concomitanti, condizioni immunitarie. 3. Differimento temporaneo. La stessa procedura può portare a un differimento (rinvio) della vaccinazione, anziché a un'esenzione definitiva. È utile in molte situazioni transitorie: una malattia in corso, un trattamento farmacologico, una condizione clinica che richiede tempo per essere valutata. Cosa serve in pratica. In tutti e tre i casi serve un atto scritto del medico - notifica, certificazione, attestazione. Il pediatra di famiglia o il medico di medicina generale è il soggetto giuridicamente competente. Il nodo politico. L'esenzione è il "respiro" che la legge stessa concede. Eppure, nella prassi, molte ASL sono restrittive nel riconoscerla, e molti medici sono reticenti a rilasciarla per timore di contenziosi. Il risultato è che un diritto previsto dalla legge viene eroso nella pratica. Conoscere la norma, esigere il confronto con il proprio curante, pretendere risposte scritte: sono i primi passi per non essere lasciato nel vuoto.

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CORVELVA
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Art. 1 comma 4 - Se non vaccini: la procedura reale, le sanzioni reali È probabilmente la domanda che più spaventa: "se non vaccino, cosa rischio?". La risposta, basata sulla legge, non sui titoli di giornale, è molto più ridimensionata di quanto immagini. L'articolo 1, comma 4 descrive una procedura in più passaggi, non un'automatica caduta in disgrazia. Step 1 - La convocazione ASL. L'ASL territorialmente competente convoca i genitori per un colloquio informativo. Non è un'audizione, non è un interrogatorio. È letteralmente un incontro in cui l'operatore fornisce informazioni sulle vaccinazioni e ne sollecita l'effettuazione. Hai diritto a conoscere l'oggetto del colloquio in anticipo, presentarti con un familiare o un consulente di fiducia (anche se lo troviamo poco logico), chiedere tutto per iscritto, mantenere il dissenso senza alcuna conseguenza immediata. Step 2 - La sanzione amministrativa. Se, dopo il colloquio, il genitore non adempie all'obbligo, scatta una sanzione amministrativa da €100 a €500. Punto. È questa la cifra prevista dalla legge. Ricorderai forse i titoli del 2017-2018 con cifre stratosferiche - €7.500, decadenza dalla potestà genitoriale, denunce penali. Quelle cifre apparivano nella primissima versione del decreto e in proposte di alcuni esponenti politici, ma non sono mai diventate legge. La 119/2017 ha fissato il range a 100-500 euro e così è rimasto. Step 3 - La "sanatoria" implicita. Importantissimo: non incorrono nella sanzione i genitori che, dopo la contestazione dell'ASL, provvedano alla vaccinazione (almeno il primo ciclo) entro il termine indicato nell'atto di contestazione. Esiste cioè una "seconda chiamata" che permette di rientrare senza pagare. Una sola sanzione, anche se i vaccini omessi sono dieci. Anche se i vaccini omessi sono tutti - esavalente + MPRV - l'ASL applica una sola sanzione. Si tiene conto del numero di obblighi non adempiuti nella determinazione della cifra entro il range 100-500, ma non si moltiplica per ogni antigene. Una nuova sanzione si applica solo se in seguito si commette una diversa violazione (per esempio: omissione di un richiamo successivo che però in assenza del richiamo precedente cessa di esistere come possibilità). Cosa NON succede. Vale la pena dirlo esplicitamente, perché molte mistificazioni vivono qui: Nessuna conseguenza penale. La sanzione è amministrativa. Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale. Nessuna sottrazione della potestà genitoriale. I tentativi di legare l'obbligo vaccinale alla "responsabilità genitoriale" sono stati esplicitamente respinti durante la conversione del decreto. Nessun pignoramento immediato. La sanzione, se non pagata, segue la procedura ordinaria: notifica, eventuale ingiunzione, possibilità di opposizione. L'opposizione. La sanzione può essere impugnata prima in via gerarchica (all'organo sovraordinato), poi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Con l'atto di opposizione si può chiedere la sospensione della sanzione fino alla conclusione del giudizio. Tempi: 6-12 mesi mediamente.

In sintesi: l'obbligo ha porte di uscita e proporzioni gestibili La 119/2017 non è un sistema chiuso. Tre vie all'esenzione (immunizzazione naturale documentata, esenzione clinica, differimento) e una sanzione contenuta (€100-€500, una sola, impugnabile) sono il vero scheletro della parte sanitaria-individuale della legge. Tutto ciò che ti viene descritto come "automatico", "definitivo", "inevitabile" merita una verifica nel testo normativo prima di essere creduto. Il vero punto di pressione della 119/2017 non sta nella sanzione: sta nella macchina amministrativa scolastica, che riguarda - in modo asimmetrico - soprattutto la fascia 0-6 anni. E di questo parleremo nella prossima puntata. Nel prossimo post: art. 3-bis, l'iscrizione a scuola e il calendario annuo tra scuola, ASL e famiglie. Dove la 119/2017 mostra il suo volto più operativo e più contestabile. Seguici, condividi, conserva i post. Continuiamo a leggere la legge insieme.

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Sono passati quasi sei anni dalla scadenza dei tre anni. Le coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite hanno superato a lungo la soglia OMS del 95% in molte regioni. Eppure nessun decreto ministeriale ha mai disposto la cessazione dell'obbligatorietà, nemmeno parziale, nemmeno per un singolo antigene. La clausola di revisione è rimasta lettera morta. È legittimo chiedersi: a cosa serviva, allora, scriverla? Una clausola che doveva garantire proporzionalità all'obbligo si è rivelata uno strumento puramente decorativo.

Il caso della varicella: obbligo "a coorte". Il vaccino anti-varicella ha una particolarità: è obbligatorio solo per i nati dal 2017 in poi. I bambini nati nel 2016 o prima non hanno l'obbligo, anche se hanno meno di 16 anni. Conoscere la coorte di nascita di tuo figlio è quindi fondamentale.

Art. 1 comma 1-quater - "Raccomandato" non significa "obbligatorio" L'articolo 1, comma 1-quater individua quattro vaccinazioni raccomandate (gratuite, offerte attivamente dal SSN): ✔️ anti-meningococcica B ✔️ anti-meningococcica C ✔️ anti-pneumococcica ✔️ anti-rotavirus

Raccomandato significa: gratuito, offerto, ma facoltativo.

Questi vaccini fanno parte del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) ma non rientrano negli adempimenti amministrativi della legge: la loro mancata somministrazione non genera sanzioni, non costituisce requisito per nido o materna, non va autocertificata, non viene segnalata alla ASL. In altre parole: puoi dire "no, grazie" senza alcuna conseguenza amministrativa.

Negli anni successivi il PNPV si è arricchito di altre raccomandazioni: anti-HPV per maschi e femmine, anti-rotavirus universalizzato, anti-meningococco tetravalente ACWY, anti-influenza pediatrica. Nessuna è entrata nell'obbligo di legge. Tutto ciò che non è scritto negli articoli 1 commi 1 e 1-bis della 119/2017 non è obbligatorio per legge, per quanto possa essere fortemente raccomandato.

Il punto critico: la "raccomandazione forte". In molte ASL, in molti studi pediatrici, la raccomandazione viene comunicata con un'enfasi che la rende indistinguibile dall'obbligo. Espressioni come "devi farlo", "è previsto dal calendario", "altrimenti ci sono problemi" - formalmente lecite se riferite a una buona pratica - diventano problematiche se generano nel genitore la convinzione errata di trovarsi davanti a un obbligo di legge. Il consenso informato (art. 32 Cost., Legge 219/2017) prevede che ogni trattamento sanitario sia preceduto da un'informazione chiara, completa e veritiera anche sul piano giuridico.

In sintesi: il perimetro reale dell'obbligo La 119/2017 rende obbligatori dieci vaccini (sei dell'esavalente + quattro dell'MPRV) per i minori 0-16 anni. Tutto il resto è raccomandato: gratuito, offerto, ma non obbligatorio. Conoscere questo perimetro - e saperlo riconoscere quando ti viene presentato in modo confuso - è il primo atto di cittadinanza sanitaria consapevole.

Nei prossimi giorni continueremo questa settimana di informazione: le esenzioni (art. 1 c. 2), cosa succede se non vaccini (art. 1 c. 4), l'iscrizione a scuola (artt. 3 e 3-bis), il "mito" delle classi separate (art. 4), e poi le sanzioni e le procedure di opposizione.

Seguici, condividi, conserva i post. La 119/2017 non è una legge "complicata": è una legge che richiede di essere letta. E noi, articolo per articolo, te la leggiamo insieme.

https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html

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⁣🔐 Verifica età UE nel mirino: test di sicurezza rivelano falle nel nuovo sistema digitale

Il nuovo sistema europeo di verifica dell’età online, pensato per proteggere i minori senza condividere dati personali, è stato rapidamente messo alla prova da ricercatori di cybersecurity. Le analisi mostrano che alcune implementazioni dell’app potrebbero essere aggirate in pochi minuti, sfruttando debolezze nella gestione locale di PIN cifrati e nel legame con il vault dell’identità digitale.

Secondo esperti del settore, il problema non è tanto il concetto di base basato su zero-knowledge proof, quanto la sua prima implementazione pratica, che potrebbe esporre a rischi di accesso non autorizzato e bypass dei controlli biometrici. La Commissione UE ha precisato che si tratta di una versione sperimentale e che il codice è aperto proprio per favorire audit e correzioni.

Il caso riapre il dibattito sulla difficoltà di bilanciare privacy dei minori e sicurezza reale dei sistemi di autenticazione su larga scala.

🔗 Fonte: BleepingComputer

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